Art. 5.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «1. Le prestazioni consistono:

          a) in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni;

          b) in un'indennità per inabilità temporanea assoluta, pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi;

          c) nel rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici, sempre che siano state sostenute presso una struttura sanitaria pubblica».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio».

 

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